Intelligenza artificiale e diritto d’autore – Parte 1: La tutela delle creazioni dell’IA

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L’impressionante sviluppo dell’intelligenza artificiale negli ultimi anni pone questioni sempre nuove in ogni ambito. Uno dei settori maggiormente interessati, anche grazie agli NFT e alla nascita dell’arte digitale, è quello del mercato dell’arte.

Lasciando per un attimo da parte le questioni della tutela di queste opere sul fondamento del diritto d’autore e della titolarità di questi eventuali diritti, ci sembra ragionevole poter convenire del fatto che l’intelligenza artificiale è oramai in grado di creare delle vere proprie opere d’arte originali, se non nel senso giuridico proprio del termine, almeno nel senso del linguaggio comune.

Le opere create dall’intelligenza artificiale sembrano anche avere un mercato. Basti pensare che nel 2018 la casa d’aste Christie’s mise in vendita un’opera realizzata da un’intelligenza artificiale, venduta poi per circa 430 mila dollari.[1]

Appurata l’esistenza di vere e proprie creazioni dell’intelligenza artificiale, due sono le domande alle quali è necessario rispondere: le creazioni dell’intelligenza artificiale sono tutelabili tramite il diritto d’autore? chi è il legittimo titolare dei diritti d’autore su queste creazioni?

In questa prima parte cercheremo di rispondere alla prima domanda:


“Le creazioni dell’intelligenza artificiale sono tutelabili tramite il diritto d’autore?”


La corrente di pensiero dominante ritiene che le creazioni dell’intelligenza artificiale non siano meritevoli di tutela in quanto non sono il frutto di un processo creativo umano.

A questo proposito, ci sembra doveroso effettuare una prima distinzione tra le opere create con l’assistenza dell’intelligenza artificiale (1) e le opere create autonomamente da quest’ultima (2).


  1. La tutela delle opere create con l’assistenza dell’intelligenza artificiale

In queste opere, l’intervento umano, le scelte artistiche dell’autore giocano un ruolo fondamentale nella creazione dell’opera.

A nostro parere, il quadro normativo attuale è perfettamente adatto per accogliere e tutelare questo tipo di creazioni.

Infatti, nonostante l’intervento dell’intelligenza artificiale, in fondo, queste creazioni sono il frutto di scelte creative umane che riflettono la personalità dell’autore e, in quanto tali, sono meritevoli di tutela.

Per citare un esempio reale a cui è stato confrontato un tribunale di Pechino, una persona aveva collegato una telecamera sportiva a una mongolfiera e, rilasciando la mongolfiera, la telecamera ha scattato automaticamente foto dell’area circostante per poi selezionare autonomamente le schermate migliori.

Nel discutere la questione della tutela di queste foto tramite il diritto d’autore, il tribunale ha stabilito che, sebbene la telecamera fosse fuori dal controllo umano durante il processo di registrazione automatica delle immagini dall’alto, c’è stato un intervento umano determinante caratterizzato dalla selezione e la scelta di fattori quali, ad esempio, il tipo di telecamera, il posizionamento, l’angolo di ripresa, la modalità di registrazione video, il formato di visualizzazione video, la sensibilità.[2]

Finché la tecnologia non si evolverà a tal punto che le macchine e i sistemi, compresa l’IA, potranno essere completamente autonomi e operare in modo indipendente, non sembra esserci alcuna necessità di adeguare l’attuale sistema giuridico del diritto d’autore.

Tuttavia, il discorso cambia con il probabile assottigliarsi progressivo dell’intervento umano, assottigliamento che è già in atto e che porterà a delle creazioni autonome o semi-autonome da parte dell’intelligenza artificiale.


  1. La tutela delle opere create autonomamente dall’intelligenza artificiale

Come già detto in precedenza, nella maggior parte dei paesi, il quadro normativo attuale non può tutelare le creazioni autonome dell’intelligenza artificiale in ragione dell’assenza di un processo creativo umano.

Tuttavia, l’intelligenza artificiale si sta evolvendo in maniera molto rapida e potremmo ben presto trovarci confrontati al problema della tutela di una grande quantità di creazioni autonome.

Per citare un esempio, il modello di linguaggio chiamato Generative Pre-trained Transformer (GPT), di proprietà di OpenAI, società non-profit statunitense co-fondata nel 2015 da Sam Altman ed Elon Musk, una volta ricevute le enormi moli di documenti su cui basarsi e ricevuto un input testuale, è in grado di generare immagini (ma anche testi) senza bisogno di ulteriori indicazioni.[3]

Questo modello, inserito l’input “una poltrona a forma di avocado”, ha prodotto le creazioni seguenti: [4]

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Crediamo dunque sia necessario riflettere all’opportunità o meno di costruire di un nuovo quadro normativo che sia in grado di tutelare queste creazioni.

Non possiamo che concordare con i maggiori autori sul fatto che l’intelligenza artificiale odierna non può essere considerata come equivalente ai processi di pensiero e deduzione del cervello umano, ma piuttosto come la capacità delle macchine di apprendere, attraverso processi di modellizzazione, errore e ottimizzazione, elaborando enormi volumi di dati.

Tuttavia, a nostro parere, il requisito della “creazione umana” necessario per la tutela, da un lato è il retaggio del periodo storico della formulazione del corpo legislativo in materia di diritto d’autore, dall’altro, diventerà via via sempre più anacronistico con il passare degli anni quando tecnologia, intelligenza artificiale e umana si fonderanno sempre più nel processo creativo.

Inoltre, il semplice fatto che l’intelligenza artificiale sia priva di umanità, a nostro parere non significa che il suo processo creativo non possa essere meritevole di tutela. Innescare un dibattito riguardo quali processi creativi o logici, quali menti sono meritevoli di tutela sulla base della definizione di umanità ci sembra sterile e pericoloso. Infatti, il diritto d’autore tutela ogni opera originale, sia essa il frutto di un processo creativo umano razionale o istintivo, conscio o inconscio.

Perché delle opere indubbiamente nuove, create tramite un processo di selezione, modellizzazione, errore, ottimizzazione non sarebbero meritevoli di tutela per il solo motivo che non provengono da creatura umana?

Forse la risposta non è da cercare nel diritto ma altrove. D’altronde il diritto è uno strumento per giungere ad un fine sociale, che indica la strada da seguire, una volta che il fine è stato stabilito.

Le creazioni dell’intelligenza artificiale dovranno essere meritevoli di tutela tramite il diritto d’autore o un diritto sui generis come quelle creato appositamente per le banche dati se questa tutela risponde a dei bisogni e delle finalità sociali ed economiche.

Da un lato, l’assenza di protezione potrebbe fornire moltissimo materiale usufruibile gratuitamente da chiunque, dall’altro potrebbe disincentivare lo sviluppo di questo tipo di algoritmi. A noi la scelta.


[1] https://www.ilpost.it/2022/05/29/arte-intelligenza-artificiale/

[2] Beijing Intellectual Property Court (2017) Jing 73 Min Zhong No. 797 Civil Judgment. April 2, 2020.

[3] https://www.ilpost.it/2022/05/29/arte-intelligenza-artificiale/

[4] https://www.ilpost.it/2022/05/29/arte-intelligenza-artificiale/