Blockchain e diritto d’autore – Parte 2: NFT

Blockchain

Nella prima puntata della nostra newsletter “Blockchain e diritto d’autore – Parte 1: Un problema di data”, abbiamo introdotto i concetti di blockchain e NFT e abbiamo visto come queste tecnologie possono risolvere il problema della prova della data certa di creazione nell’ambito del diritto d’autore.

In questa seconda puntata vedremo come gli NFT possono rivoluzionare il mercato dell’arte.

Prima di dettagliare gli aspetti rivoluzionari di questa tecnologia (2), definiamo nuovamente cos’è un NFT, questa volta in maniera meno tecnica e più pragmatica (1).


  1. Definizione di NFT

Un NFT (Non-Fungible Token) è un certificato digitale immutabile che fornisce la prova della titolarità di un bene sottostante collegato ad esso in maniera univoca, vuoi perché il bene sottostante è insito nell’NFT, vuoi perché l’NFT contiene un link che rinvia a quest’ultimo.

Di conseguenza, quando un NFT viene ceduto, la proprietà del bene sottostante viene ceduta con esso. È importante ricordare che, in regola generale, la proprietà di un bene supporto dell’opera non implica la titolarità dei diritti d’autore su di essa. Di conseguenza, quando si cede un NFT, si cede solamente la proprietà fisica o digitale del bene sottostante e non l’eventuale diritto d’autore.

Il bene sottostante, collegato in maniera univoca e indissociabile all’NFT grazie alle informazioni che quest’ultimo può contenere, può essere un bene digitale, come abbiamo visto nella prima puntata, o anche fisico, come vedremo più avanti.

Detto ciò, analizziamo una ad una le potenziali applicazioni degli NFT nel mondo dell’arte e del diritto d’autore.


  1. Applicazioni degli NFT al mondo dell’arte e al diritto d’autore

a. Scarsità digitale

Uno dei grossi problemi dell’arte digitale è da sempre stato il problema dell’assenza di scarsità.

Infatti, i file digitali hanno la caratteristica di essere fungibili (perfettamente interscambiabili) e infinitamente replicabili a costo zero. Tra le infinite copie dell’opera digitale che si possono creare, è dunque impossibile identificare l’originale o gli originali.

Come abbiamo visto precedentemente, gli NFT sono in grado di individuare in maniera univoca un file digitale, vuoi perché esso è insito nell’NFT, e dunque iscritto immutabilmente e indefinitamente sulla blockchain (on-chain), vuoi perché è salvato su un server di cui l’NFT contiene l’indirizzo, il “tokenURI” (off-chain).

In questo modo, solamente i file collegati all’NFT possono essere considerati originali e si crea dunque, in maniera artificiale, la scarsità digitale: un numero finito e controllato di originali di opere digitali, uguale al numero di NFT esistenti.

La scarsità porta con sé una grande conseguenza: la possibilità di creare un mercato per gli originali delle opere digitali, così come già avviene per gli originali delle opere d’arte fisiche.


b. Disintermediazione

Tecnicamente, un NFT è semplicemente un pezzo di codice informatico. In quanto codice, oltre a contenere diverse informazioni, come un file digitale o un link a un server contenente un file digitale, un NFT può ugualmente contenere un programma informatico che viene eseguito quando si verificano determinate condizioni.

Questo programma informatico viene chiamato “smart contract”, ossia un contratto auto eseguibile i cui termini sono scritti in linee di codice.

La presenza di smart contracts all’interno degli NFT permette la disintermediazione delle seguenti attività.


  • Diritto di seguito

Nell’Unione europea, viene garantita agli artisti una piccola percentuale del prezzo di vendita ogni qualvolta che l’opera viene rivenduta. Tuttavia, spesso le condizioni per beneficiare del diritto di seguito sono difficili da riempire e richiedono la presenza di un intermediario. Ad esempio, in Italia la transazione deve avvenire tramite un professionista del settore dell’arte, deve concludersi al prezzo di vendita (al netto dell’IVA) non inferiore a 3000€, deve essere denunciata alla SIAE e il l’importo dev’essere versato dal professionista alla SIAE che successivamente lo versa all’autore.

Questo processo può essere automatizzato e disintermediato grazie agli smart contracts. Infatti, è sufficiente programmare lo smart contract presente nell’NFT collegato all’opera affinché una data percentuale del prezzo delle rivendite future successive venga sempre versata all’autore dell’opera.

Inoltre, gli NFT potrebbero essere un modo per introdurre il diritto di seguito nei paesi la cui legislazione non lo prevede.


  • Creazione di comunità

Grazie agli NFT è anche possibile immaginare la creazione di comunità costruite intorno all’artista all’interno delle quali, coloro che hanno sostenuto l’artista comprando un NFT legato ad un’opera possano partecipare a degli eventi o servizi esclusivi, oltre che a una parte dei ricavi generati da quest’ultimo, come se avessero comprato un’azione.


  • Liquidità del mercato delle opere d’arte fisiche

L’NFT essendo un certificato di proprietà, può certificare la proprietà di un bene fisico o digitale. L’importante è che contenga qualcosa che lo leghi univocamente e indissolubilmente a questo bene, ad esempio il tokenURI, la targa di una macchina o un codice QR apposto sul bene.

Quando l’NFT viene legato ad un’opera d’arte fisica, sarà sufficiente cedere l’NFT per cederne la proprietà. L’opera d’arte fisica potrà cambiare di proprietario restando tuttavia sempre al nello stesso posto (ad esempio un museo o una cassetta di sicurezza), un po’ come succede nella finanza quando ci si scambia un certificato di proprietà su di un bene sottostante (ad esempio l’oro), senza trasferire materialmente il bene da una persona all’altra.

Questo permette di ridurre gli intermediari che intervengono nel mercato dell’arte e di fluidificare la circolazione della proprietà delle opere.

In conclusione, la creazione di una scarsità digitale e la disintermediazione saranno sicuramente due aspetti rivoluzionari per il mercato dell’arte. Tuttavia, riguardo quest’ultimo punto, bisogna notare che tutte queste transazioni si faranno grazie a delle piattaforme di scambio di NFT (vedi ad esempio OpenSea, the largest NFT marketplace). Fino a quando queste ultime si limiteranno a svolgere un ruolo passivo e si accontenteranno di percentuali basse sulle transazioni?