Il profumo: un’Opera trascurata dal Diritto d’autore

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Il profumo è un’arte olfattiva millenaria che ha attraversato i secoli e ha sempre occupato un ruolo importante nella cultura umana, dalle civiltà dell’Egitto, della Grecia o di Roma, dove il suo utilizzo era principalmente legato a fini terapeutici, fino alla nostra epoca attuale in cui esso rappresenta un simbolo di identità personale e di lusso. Sul mercato mondiale rappresenta circa 50 miliardi nel 2024[1], ma è ben più di un semplice prodotto commerciale: il profumo è una vera e propria opera d’arte olfattiva. Eppure, ancora oggi il profumo non è riconosciuto come opera tutelabile dal diritto d’autore.

 

I. L’olfatto: il senso trascurato dal diritto

 

A. Una potenziale protezione per legge

L’articolo L112-2 del Codice della Proprietà Intellettuale francese (CPI) elenca le opere protette dal diritto d’autore, che sono tutte opere percepibili attraverso i sensi della vista e dell’udito: mancano i sensi chimici del gusto e dell’olfatto. Tuttavia, l’uso del verbo “notamment” lascia intendere che l’elenco non sia tassativo. Inoltre, l’articolo L112-1 CPI vieta qualsiasi forma di discriminazione tra le opere dell’ingegno.

 

La fragranza è dunque un’opera suscettibile di essere protetta dal diritto della proprietà intellettuale. Tuttavia, in sede applicativa, la posizione attuale dei giudici francesi si mostra piuttosto contraria a tale possibilità.

 

B. Una protezione negata dalla giurisprudenza

Si riscontra infatti una netta opposizione tra i giudici di merito e la Corte di cassazione. Già nel 1975, i giudici della Corte d’appello di Parigi affermavano che la legge non escludeva le opere diverse da quelle percepibili con la vista o con l’udito, includendo implicitamente anche gli altri tre sensi.[2] In maniera più espressa, nel 2004 i giudici riconoscevano la fragranza come opera dell’ingegno.[3] Al contrario, i giudici della Suprema Corte si sono sistematicamente opposti al riconoscimento del profumo come opera protetta dal diritto d’autore. Nel 2006, infatti, la Camera civile della Corte di cassazione affermava che la fragranza, frutto della “mera applicazione di un savoir-faire”, non costituisce la creazione di una forma espressiva.[4] Infine, l’ultima giurisprudenza della Camera commerciale della Corte di cassazione si allinea alla precedente, rifiutando la protezione sulla base del fatto che il diritto d’autore non può tutelare il profumo in quanto non è identificabile con sufficiente precisione da consentirne la comunicazione al pubblico.[5] Per essere tutelabile, l’opera deve essere originale e assumere una forma: i giudici della Corte di cassazione negano la protezione al profumo ritenendo che quest’ultima condizione manchi.

 

Tuttavia, è ancora presto per disperare: tali decisioni lasciano comunque aperta la porta a una potenziale tutela. Se seguiamo il ragionamento dei giudici, sarebbe sufficiente che la forma del profumo fosse identificabile, così da consentirne la comunicazione e quindi la protezione. Ciò richiede, però, necessariamente un progresso tecnico.

 

II. Un futuro per la tutela che richiede un progresso tecnico

Come sostenevano giustamente in dottrina André e Henri-Jacques Lucas, «nessuna obiezione, a nostro avviso, giustifica un’esclusione di principio […] l’approccio del creatore è della stessa natura di quello che si riscontra nel campo delle arti visive e musicali».[6]

 

In effetti, il profumo è un’opera d’arte a tutti gli effetti. È un connubio di chimica e creatività, ogni componente del profumo essendo scelto con cura dal Maestro profumiere: dall’elaborazione della formula con materie prime odorose, passando per la composizione, fino all’imbottigliamento. È un’opera dotata del requisito dell’originalità, poiché i creatori si sforzano costantemente di adattarsi alle tendenze attuali. Tuttavia, per quanto riguarda il requisito della forma, la Suprema Corte francese nel 2013 ha ritenuto – a nostro avviso erroneamente – che il profumo si esprimesse soltanto attraverso la sua forma sensibile e non fosse sufficientemente identificabile con precisione, risultando quindi inidoneo ad assumere una forma giuridicamente tutelabile.

 

Questa decisione è criticabile, poiché il senso dell’olfatto viene escluso senza un reale fondamento: perché non ammetterlo, quando le opere “della vista e dell’udito” possiedono forma espressiva? Il semplice fatto che il profumo possa essere descritto sia dai professionisti chiamati “Nasi” sia da un consumatore “medio” dimostra l’esistenza di una forma espressiva. Se si riesce ad attribuire parole, espressioni, emozioni a una fragranza, a un odore, a qualcosa di apparentemente astratto, allora il profumo è senz’altro un’opera creativa dotata di una forma espressiva identificabile; affermare il contrario sarebbe contra legem[7], tanto più che concretamente il profumo possiede un supporto materiale: il liquido, la cera della candela.[8]

 

È vero che non tutti hanno la stessa percezione dei sensi. L’olfatto sarà più o meno sviluppato a seconda delle persone, così come la vista o l’udito possono esserlo per altre. Il fatto che l’olfatto sia un senso compreso e apprezzato da una “élite” di persone capaci di percepirlo e descriverlo giustifica forse la sua esclusione? Non dovrebbe essere ammesso allo stesso livello degli altri sensi? Noi riteniamo di sì: non vi è ragione di negare al profumo la tutela del diritto d’autore.

 

Il Tribunal de Grande Instance di Parigi nel 2004 aveva affermato in tal senso che non importava se l’impressione olfattiva fosse fugace o variabile da persona a persona.[9]

 

Tuttavia, poiché la valutazione e l’apprezzamento delle caratteristiche originali e della forma di un profumo richiedono competenze specifiche di cui il giudice non dispone necessariamente, sarebbe opportuno ricorrere a un esperto in aromi e profumi. Tale esperto agirebbe come il perito grafologo che ha il compito di osservare e confrontare le lettere per determinare l’autore di una firma contestata.

 

Una volta riconosciuto come opera, il profumo potrebbe beneficiare della protezione giuridica del diritto d’autore, e ciò non potrebbe avvenire se non attraverso un capovolgimento giurisprudenziale.

 

Il futuro della tutela del profumo può dunque ancora essere salvato, tanto più che l’olfatto è sempre più presente nelle nostre società, con un pubblico sempre più sensibile tanto ai cattivi odori quanto a quelli gradevoli. L’olfatto è costantemente stimolato e il settore industriale/tecnologico arriverebbe persino a mettere a punto dispositivi che consentano di percepire diversi odori associati alle immagini emesse da un visore di “realtà virtuale”, o alla creazione di stampanti di odori “ISMELL” in grado di riprodurre profumi corrispondenti a ciò che appare sullo schermo. Il riconoscimento unanime dell’olfatto come senso essenziale, allo stesso livello della vista e dell’udito, potrebbe smuovere le cose e indurre i giudici ad ammettere una tutela giuridica per il profumo.

 

[1] Estimation à plus de 50 milliards pour l’année 2024 https://fr.statista.com/statistiques/505163/parfums-valeur-marche-mondial/

Estimation à 43,12 milliards pour l’année 2024 https://www.businessresearchinsights.com/fr/market-reports/perfumes-market-118192#:~:text=La%20taille%20du%20march%C3%A9%20des%20parfums%20%C3%A9tait%20%C3%A9valu%C3%A9e,compos%C3%A9%20%28TCAC%29%20d%27environ%208%2C5%25%20de%202025%20%C3%A0%202033.

[2] Paris, 4e ch., 3 juillet 1975.

[3] Paris, 4e ch., 17 septembre 2004 ; TGI Paris, 26 mai 2004.

[4] Cass. 1re civ., 13 juin 2006.

[5] Cass. Com., 10 déc. 2013.

[6] Traité de la propriété intellectuelle, LexisNexis, 4ème éd., 2012, p. 93

[7] Commentaire par Michel Vivant sous l’art L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle édition 2019 Lexis Nexis.

[8] Paris, 12 nov.2010 PIBD 2011, 931 III, 21/ V.ss 134 s. Manuel Droit d’auteur et droits voisins (2e édition) – Michel Vivant, Jean-Michel Bruguière- Dalloz-Grand format-Dalloz Librairie Paris.

[9] TGI Paris, 26 mai 2004.

1 commento su “Il profumo: un’Opera trascurata dal Diritto d’autore”

  1. This article effectively argues for the recognition of fragrances as protectable artistic works under copyright law, highlighting the creative and sensory aspects often overlooked. I found the comparison to visual and auditory arts particularly insightful.

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